Art. 3 — Strutture operative per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni in danno dell'ambiente

Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente il Ministero dell'ambiente si avvale:

  • a)del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che e' posto alla diretta dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente;
  • b)del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, previa intesa con il Ministro competente;
  • c)degli appositi reparti del Corpo della guardia di finanza, nonche' dei reparti delle Forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, fatte salve le attribuzioni di coordinamento di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121;
  • d)delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile.

Testo vigente dal 29 luglio 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-19;306~art3 · fonte del testo