Art. 3 — Strutture operative per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni in danno dell'ambiente
Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente il Ministero dell'ambiente si avvale:
- a)del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che e' posto alla diretta dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente;
- b)del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, previa intesa con il Ministro competente;
- c)degli appositi reparti del Corpo della guardia di finanza, nonche' dei reparti delle Forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, fatte salve le attribuzioni di coordinamento di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121;
- d)delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile.
Testo vigente dal 29 luglio 1987
