Art. 12 — Servizio geologico
Il Servizio e' organo operativo e di consulenza nel settore delle scienze della terra. Il Servizio opera nell'ambito del Ministero dell'ambiente, con autonomia funzionale e scientifica. Di esso possono avvalersi direttamente le amministrazioni dello Stato con competenza sul territorio nonche', sulla base di una convenzione-tipo, le regioni. A sua volta il Servizio puo' avvalersi dell'attivita', della consulenza e di prestazioni di organismi tecnico-scientifici anche privati. Sono comprese tra le funzioni esercitate dal Servizio quelle relative:
- a)agli studi e alle ricerche per la realizzazione e la pubblicazione della carta geologica d'Italia, delle carte tematiche e delle relative memorie illustrative;
- b)a studi e ricerche di carattere geofisico;
- c)allo studio paleontologico e litologico dei materiali raccolti;
- d)allo studio dei giacimenti minerari sotto l'aspetto geologico;
- e)alla raccolta dei minerali, delle rocce e dei reperti paleontologici, e al loro ordinamento in collezione;
- f)alla raccolta, all'ordinamento, alla schedatura e agli scambi di pubblicazioni tecniche e scientifiche, italiane e straniere, nel settore delle scienze della terra;
- g)alla redazione e alla stampa del Bollettino del Servizio geologico e delle altre pubblicazioni ufficiali;
- h)alla raccolta e alla gestione di dati geologici e geofisici, anche su base informatica, per la costituzione di una banca dati nazionale;
- i)all'esercizio dei poteri ispettivi in relazione a scavi, pozzi, perforazioni, rilievi geofisici, ricerche idriche, opere di ingegneria civile;
- l)a studi geologici, geofisici, geominerari e geoapplicativi in altri Stati, anche su richiesta dei Governi interessati. Al Servizio e' preposto un dirigente generale del ruolo tecnico, che fa parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con funzioni di direttore. E' coadiuvato da due dirigenti superiori del ruolo tecnico, con funzioni di vicedirettori. Nell'ambito del Servizio e' costituito un ufficio del direttore, con compiti di diretta collaborazione con il direttore del Servizio. All'ufficio e' preposto un impiegato di livello funzionale non inferiore al settimo.
Testo vigente dal 29 luglio 1987
