I magistrati e il personale amministrativo della Corte dei conti, che risultano assegnati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli uffici della Corte stessa nella provincia di Bolzano, permangono, con il loro consenso, in detta sede, anche in soprannumero rispetto alle dotazioni di cui alle tabelle C e D.

Testo vigente dal 30 luglio 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;305~art23 · fonte del testo