Per l'attivita' giurisdizionale delle sezioni aventi sede a Trento e a Bolzano e delle relative procure si applicano le leggi sulla disciplina dell'ordinamento e delle procedure della Corte dei conti, salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4. Tutti i giudizi relativi ai residenti all'estero la cui ultima residenza era nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano sono di competenza della rispettiva sezione giurisdizionale provinciale. Nei giudizi presso la sezione di Bolzano si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. Spetta all'ente pubblico che ha subito il danno il risarcimento conseguente alla condanna del dipendente pubblico o dell'amministratore.

Testo vigente dal 16 luglio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;305~art10bis · fonte del testo