Art. 2 — Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per: Autodromo e Motodromo (di seguito denominato Autodromo): circuito permanente dotato di una o piu' piste con manto di rivestimento asfaltato, di infrastrutture ed installazioni, appositamente costruito per la preparazione e lo svolgimento di attivita' o manifestazioni motoristiche secondo le regolamentazioni stabilite dalla Federazione internazionale dell'automobile, dalla Commissione sportiva automobilistica italiana, dalla Federazione internazionale motociclistica e dalla Federazione motociclistica italiana; Autodromo esistente: quello per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto si abbia una delle seguenti condizioni:

  • a)sia in esercizio;
  • b)siano stati ultimati o siano in corso i lavori di realizzazione;
  • c)sia stata autorizzata la realizzazione o vi sia stata una pronuncia favorevole di compatibilita' ambientale. Sedime dell'autodromo, piste motoristiche di prova e per attivita' sportive: zona costituita da una o piu' porzioni di territorio, usualmente cintata, all'interno della quale si trovano la pista, le infrastrutture pertinenti l'attivita' svolta, i luoghi accessibili al pubblico ed eventuali aree di servizio. Pista motoristica di prova e per attivita' sportive: circuito permanente con manto di rivestimento asfaltato o non, in cui si svolgono le attivita' o manifestazioni motoristiche sportive o di altro genere. Manifestazioni di Formula Uno, Formula 3000 ed assimilabili: sono manifestazioni per veicoli concepiti esclusivamente per prove e gare, che si svolgono in circuiti e percorsi chiusi. Dette manifestazioni e le caratteristiche di tali veicoli, comunque a scarico libero, sono periodicamente definite dalla Federazione Internazionale dell'Automobile. Manifestazioni di Moto Gran Prix e assimilabili: sono manifestazioni per veicoli concepiti esclusivamente per prove e gare in circuiti e percorsi chiusi. Dette manifestazioni e le caratteristiche di tali veicoli, fra cui le emissioni sonore, sono definite dalla Federazione internazionale motociclistica e dalla Federazione motociclistica italiana.

Testo vigente dal 26 luglio 2001

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-03;304~art2 · fonte del testo