Art. 4 — Compenso ai raccoglitori
Il compenso da attribuire ai raccoglitori, che viene erogato mediante trattenuta da conguagliare all'atto del versamento delle somme riscosse, e' fissato nella misura unica del 10 per cento sull'incasso lordo delle scommesse effettuate presso ciascun raccoglitore.
Testo vigente dal 25 ottobre 1990
