Il mercoledi' successivo all'estrazione viene consegnato ad ogni raccoglitore, a cura del sistema informatico, il relativo estratto conto contenente:

  • a)il numero e l'importo delle giocate;
  • b)l'aggio, corrispondente all'importo delle giocate, di spettanza del raccoglitore;
  • c)il numero e l'importo delle vincite pagate;
  • d)il numero e l'importo delle giocate rimborsate;
  • e)l'importo netto da versare. Copia dell'estratto conto suddetto viene, altresi', trasmessa alla ragioneria provinciale dello Stato competente per il territorio in cui e' ubicato il punto di raccolta.

Testo vigente dal 25 ottobre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303~art23 · fonte del testo