In relazione a quanto previsto dall'art. 12 della citata legge n. 528/1982, come modificato dall'art. 5 della legge n. 85/1990, e' stabilito che:
- a)i punti di raccolta del gioco del lotto sono determinati in numero di 6.500;
- b)ai fini della progressiva estensione alle rivendite di generi di monopolio della raccolta del gioco del lotto si procede secondo criteri di dislocazione territoriale in base ad indici di produttivita' distinti per regione, previo accertamento dell'incremento del gettito erariale;
- c)gli indici di produttivita' vengono di volta in volta predeterminati con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto delle riscossioni al lordo conseguite nel gioco del lotto nella regione e sulla base dei risultati conseguiti su tutto il territorio nazionale nell'anno precedente, rapportati ai punti di raccolta esistenti, previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale. Con lo stesso decreto vengono fissati gli specifici criteri di distanza e densita' demografica per la migliore funzionalita' del servizio.
Testo vigente dal 25 ottobre 1990
