La consegna della tessera elettorale e' eseguita, in plico chiuso, a cura del comune di iscrizione elettorale, all'indirizzo del titolare, ed e' constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente. Qualora l'intestatario non possa o non voglia rilasciare ricevuta, l'addetto alla consegna la sostituisce con la propria dichiarazione. La tessera elettorale viene consegnata ai titolari domiciliati fuori del comune per il tramite del sindaco del comune di domicilio, quando quest'ultimo sia conosciuto. Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale e' restituita al comune che l'ha emessa. Gli elettori residenti all'estero ritirano la tessera presso il comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo restando l'invio della cartolina avviso prevista dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.

Testo vigente dal 24 ottobre 2000

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-08;299~art3 · fonte del testo