Nei concorsi per i quali e' previsto l'espletamento di piu' prove scritte, fermo restando il principio dell'anonimato, al plico contenente l'elaborato di ogni candidato viene assegnato in ciascun giorno lo stesso numero, da apporsi su una linguetta staccabile in modo da poter riunire i plichi appartenenti allo stesso candidato esclusivamente attraverso la numerazione. Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova di esame, si procede alla riunione dei plichi aventi lo stesso numero, in un'unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Del luogo, del giorno e dell'ora di tale operazione e' data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame e la medesima operazione viene effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza, alla presenza dei candidati eventualmente intervenuti. Per la valutazione degli elaborati contenuti nella medesima busta, la commissione giudicatrice, qualora ad uno di essi abbia attribuito un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dei successivi elaborati.

Testo vigente dal 31 agosto 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-21;299~art14 · fonte del testo