Art. 16 — Doveri dello studente e sanzioni disciplinari

Lo studente deve in particolare:

  • a)partecipare con diligenza alle attivita' didattiche;
  • b)rispettare l'orario dei corsi e non assentarsi senza autorizzazione;
  • c)durante l'orario dei corsi mantenere nei rapporti interpersonali una condotta corretta;
  • d)avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi e strumenti a lui affidati;
  • e)non valersi di quanto e' di proprieta' dell'Istituto per fini personali;
  • f)in caso di malattia dare tempestiva comunicazione alla Scuola, salvo comprovato impedimento. Le violazioni da parte degli studenti dei doveri di cui al comma 1 danno luogo, secondo la gravita' dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  • a)ammonizione verbale;
  • b)sospensione dal corso sino ad un massimo di dieci giorni;
  • c)interdizione temporanea dal corso;
  • d)espulsione dalla Scuola. Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sono applicate secondo la gravita' dell'infrazione e, con esclusione dell'ammonizione, previa contestazione scritta e sentito lo studente. L'aver riportato una delle sanzioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 comporta la perdita della borsa di studio, ove conferita.

Testo vigente dal 10 settembre 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;294~art16 · fonte del testo