Art. 16 — Doveri dello studente e sanzioni disciplinari
Lo studente deve in particolare:
- a)partecipare con diligenza alle attivita' didattiche;
- b)rispettare l'orario dei corsi e non assentarsi senza autorizzazione;
- c)durante l'orario dei corsi mantenere nei rapporti interpersonali una condotta corretta;
- d)avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi e strumenti a lui affidati;
- e)non valersi di quanto e' di proprieta' dell'Istituto per fini personali;
- f)in caso di malattia dare tempestiva comunicazione alla Scuola, salvo comprovato impedimento. Le violazioni da parte degli studenti dei doveri di cui al comma 1 danno luogo, secondo la gravita' dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni:
- a)ammonizione verbale;
- b)sospensione dal corso sino ad un massimo di dieci giorni;
- c)interdizione temporanea dal corso;
- d)espulsione dalla Scuola. Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sono applicate secondo la gravita' dell'infrazione e, con esclusione dell'ammonizione, previa contestazione scritta e sentito lo studente. L'aver riportato una delle sanzioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 comporta la perdita della borsa di studio, ove conferita.
Testo vigente dal 10 settembre 1997
