Art. 5 — Norme tecniche

Con successivi decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione sono emanate norme tecniche particolari in attuazione del presente regolamento, allo scopo di recepire disposizioni adottate da organismi internazionali.

Testo vigente dal 9 settembre 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-04-16;293~art5 · fonte del testo