Art. 1 — Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende:
- a)per "Amministrazione" il Ministero dei trasporti e della navigazione, comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
- b)per "convenzione SOLAS" la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 1 novembre 1974, e resa esecutiva con legge 4 giugno 1982, n. 438, come emendata;
- c)per "codice HSC" il "codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci (High - Speed Craft)" adottato in sede IMO con risoluzione MSC 36(63) del 20 maggio 1994, e reso obbligatorio dal capitolo X della convenzione SOLAS, come emendato;
- d)per unita' veloce" un'unita' rientrante nell'ambito di applicazione del codice HSC, capace di sviluppare una velocita' massima, in metri al secondo (M/s), uguale o superiore a 3,7 DELTA elevato a 0,1667, dove DELTA = volume di carena corrispondente al galleggiamento di progetto, espresso in metri cubi, come previsto dal capitolo X, regola 1, punto 2 della convenzione SOLAS, come emendato;
- e)per "unita' nuova" un'unita' veloce la cui chiglia venga impostata, o che si trovi in un equivalente stato di avanzamento di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- f)per "ente tecnico" l'ente definito dall'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo vigente dal 9 settembre 1997
