[1]Rapporti tra medico di guardia, medico di fiducia e strutture sanitarie del territorio

[2]Il sanitario di guardia e' tenuto a compilare in duplice copia il modulo informativo (allegato B) di cui una copia e' destinata al medico di fiducia (o alle strutture sanitarie, in caso di ricovero) e l'altra viene acquisita agli atti del servizio. La copia destinata al servizio deve specificare, ove possibile, se l'utente proviene da altra regione o da Stato straniero. Nel modulo dovranno essere indicate succintamente: la sintomatologia presentata dal soggetto, l'eventuale diagnosi sospetta o accertata, la terapia prescritta o effettuata e/o - se del caso - la motivazione che ha indotto il medico a proporre il ricovero ed ogni altra notizia ed osservazione che ritenga utile evidenziare. Saranno, altresi', segnalati gli interventi che non presentano caratteristiche di urgenza.

Testo vigente dal 21 luglio 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;292~art15 · fonte del testo