[1]Assenza per servizio militare

[2]Lo specialista che ha sospeso la propria attivita' per il servizio di leva o richiamo alle armi e' ripristinato nel precedente incarico, sempreche' ne faccia domanda entro trenta giorni dalla data del congedo. Durante il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi, allo specialista non compete alcuna corresponsione economica. Il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi e' conteggiato come anzianita' di incarico ai soli effetti dell'art. 11.

Testo vigente dal 21 luglio 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;291~art24 · fonte del testo