I coadiuvanti di prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio soltanto con un imballaggio rispondente ai seguenti requisiti:

  • a)deve essere progettato e realizzato in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto;
  • b)non deve essere manomissibile;
  • c)i materiali che lo costituiscono e la chiusura non debbono essere intaccati dal contenuto, ne' poter formare con questo combinazioni nocive o pericolose;
  • d)tutte le sue parti e la chiusura debbono essere solide e resistenti in modo da escludere qualsiasi allentamento e soddisfare con sicurezza le normali esigenze di manipolazione;
  • e)i recipienti muniti di un sistema di chiusura devono essere progettati in modo da poter essere richiusi varie volte senza provocare fuoriuscite del contenuto. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), non si applica qualora siano prescritti speciali dispositivi di sicurezza.

Testo vigente dal 18 luglio 2001

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-23;290~art19 · fonte del testo