1. Nessun cadavere puo' essere chiuso in cassa, ne' essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, ne' essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avra' accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 12 ottobre 1990

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 20873/2026

    19 giugno 2026
    • Comune

    In tema di sanzioni amministrative, il trasporto della salma da un Comune all'altro richiede l'autorizzazione comunale, in virtù delle funzioni di polizia mortuaria esercitate dall'ente a tutela di igiene, sicurezza e decoro, non essendo sufficiente la certificazione medica dell'avvenuto decesso, che concerne il distinto profilo sanitario. (Nella specie, la S.C. - rilevato il coordinamento fra la normativa statale e quella della Regione Piemonte in materia - ha confermato la sanzione irrogata all'impresa di pompe funebri che aveva trasportato la salma durante il periodo di osservazione, quindi "a cassa aperta", sulla base del solo certificato medico, senza munirsi dell'autorizzazione dell'ente).

    Art. 8 · Art. 339 Testo unico sanitarie · Art. 19 Regolamento di polizia mortuaria

    Rassegna di giugno 2026, p. 99

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026 (sito della Corte).

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285~art8 · fonte del testo