1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31. 2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. 3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', puo' autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

Testo vigente dal 12 ottobre 1990

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 193/2019

    Parametro
    19 luglio 2019

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Luca ANTONINI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

    Art. 824 c.c. · Art. 117 cost. · Art. 76 Regolamento di polizia mortuaria · Art. 77 Regolamento di polizia mortuaria

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285~art77 · fonte del testo