1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattivita' devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattivita' ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.
Testo vigente dal 12 ottobre 1990
