1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorita' giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.
Testo vigente dal 12 ottobre 1990
