1. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorita' consolare italiana apposita domanda corredata:

  • a)di un certificato della competente autorita' sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30;
  • b)degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanita' dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate. 2. L'autorita' consolare italiana, constatata la regolarita' della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma e' diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorita' consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Testo vigente dal 12 ottobre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285~art28 · fonte del testo