1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del sindaco del comune nella cui circoscrizione e' avvenuto il decesso. 2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune e' sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24.

Testo vigente dal 12 ottobre 1990

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285~art26 · fonte del testo