1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in localita' individuate con provvedimento del sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali. 2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi. 3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorita' di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneita' dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature e' accertata dal coordinatore sanitario della unita' sanitaria locale competente.

Testo vigente dal 12 ottobre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285~art21 · fonte del testo