Art. 8 — Seggio elettorale

Il presidente, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie tra gli elettori presenti due scrutatori effettivi e due supplenti. Nel caso in cui non siano presenti un numero di elettori sufficienti a costituire il seggio, il presidente sceglie gli scrutatori tra gli iscritti all'albo convocati ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Lo scrutatore piu' anziano per iscrizione all'albo esercita le funzioni di presidente del seggio. A parita' di data di iscrizione prevale l'anzianita' di data di nascita. Il segretario del consiglio dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio. Il presidente ed il segretario del seggio, in caso di impedimento o di assenza, sono sostituiti, rispettivamente, dal piu' anziano degli scrutatori supplenti e da altro componente del consiglio dell'ordine designato dal presidente del consiglio. Il seggio elettorale deve essere istituito in locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilita' dell'urna durante le operazioni elettorali.

Testo vigente dal 16 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-12;283~art8 · fonte del testo