Art. 24 — Tessera di riconoscimento

Il presidente del consiglio dell'ordine, a spese dell'iscritto all'albo, rilascia all'interessato una tessera di riconoscimento, con l'indicazione della sua situazione giuridicoprofessionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 gennaio 1994, n. 59. La tessera, munita di fotografia, reca il timbro a secco del consiglio dell'ordine regionale, e' firmata dal presidente e dal segretario del consiglio ed indica il numero d'ordine di iscrizione del titolare. Nel caso di trasferimento per cambio di residenza, il presidente del consiglio dell'ordine presso il quale il professionista ha ottenuto il trasferimento rilascia all'interessato una nuova tessera di riconoscimento. Il professionista e' tenuto a restituire all'ordine di provenienza, nel piu' breve tempo possibile, la tessera precedentemente rilasciatagli.

Testo vigente dal 16 agosto 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-12;283~art24 · fonte del testo