Art. 20 — Riunioni e convegni

Nell'ambito delle attribuzioni demandategli dalla legge, il consiglio dell'Ordine nazionale coordina le iniziative dei consigli dell'ordine previste dall'articolo 15 del presente regolamento, puo' organizzare riunioni, convegni e congressi a livello nazionale, e dispone la partecipazione di propri rappresentanti a riunioni internazionali interessanti la categoria.

Testo vigente dal 16 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-12;283~art20 · fonte del testo