Art. 3 — Ministro e uffici ausiliari

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica - di seguito denominato "Ministro" - e' l'organo di governo del Ministero e ne determina gli indirizzi. Il Ministro e' coadiuvato dal capo di Gabinetto, dal capo dell'Ufficio legislativo, dal capo della Segreteria particolare e dal capo dell'Ufficio stampa. (Il comma 3 non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti). 4. La responsabilita' dell'Ufficio legislativo e' affidata dal Ministro ad un consigliere giuridico che collabora con il Ministro e con il capo di Gabinetto. 5. Con l'Ufficio legislativo collaborano anche gli altri uffici di livello dirigenziale che, su richiesta del responsabile dell'ufficio, provvedono agli adempimenti istruttori e strumentali al funzionamento dell'ufficio stesso. 6. Nell'ambito delle funzioni di indirizzo politicoamministrativo, previste dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Ministro emana le direttive per il coordinamento delle attivita' istituzionali delle strutture di cui agli articoli 4, 10 e 11 e dei programmi di cui all'art. 12 e ne verifica, anche attraverso il capo di Gabinetto, la coerente attuazione. 7. Il Ministro puo' istituire una segreteria tecnica.

Testo vigente dal 11 maggio 1994

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-03-24;283~art3 · fonte del testo