Per il periodo dal 16 gennaio 1999 alla data di entrata in vigore del presente regolamento il credito spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e' concesso secondo le previsioni di cui ai precedenti articoli e, qualora in tale periodo le fatture siano state rilasciate senza specificazione dell'autoveicolo rifornito, nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, e' indicato, con riferimento ai dati delle fatture stesse, il quantitativo di gasolio consumato dall'autoveicolo avente titolo al beneficio. Relativamente al medesimo periodo, in caso di non obbligatorieta' del rilascio della fattura, il beneficiario fa riferimento ai dati desunti dalla scheda carburanti indicata nell'articolo 5. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 relative all'anno 1999 e' fissato in sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Testo vigente dal 11 ottobre 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-09;277~art6 · fonte del testo