Art. 2
Il credito di cui al comma 1 dell'articolo 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Testo vigente dal 11 ottobre 2000
