Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

  • a)categoria I - titoli accademici:
  • 1)diplomi conseguiti presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici: fino a punti 8;
  • 2)diploma in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo ed equiparati: fino a punti 4;
  • b)categoria II - titoli didattici:
  • 1)incarichi di insegnamento musicale presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici o altri tipi di scuola: fino a punti 4;
  • c)categoria III - titoli professionali:
  • 1)attivita' ed incarichi svolti connessi alla specifica professionalita': fino a punti 8. Nell'ambito delle suddette categorie la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi; annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.

Testo vigente dal 7 novembre 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-09-18;276~art14 · fonte del testo