Art. 14 — Valutazione dei titoli
Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
- a)categoria I - titoli accademici:
- 1)diplomi conseguiti presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici: fino a punti 8;
- 2)diploma in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo ed equiparati: fino a punti 4;
- b)categoria II - titoli didattici:
- 1)incarichi di insegnamento musicale presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici o altri tipi di scuola: fino a punti 4;
- c)categoria III - titoli professionali:
- 1)attivita' ed incarichi svolti connessi alla specifica professionalita': fino a punti 8. Nell'ambito delle suddette categorie la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi; annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.
Testo vigente dal 7 novembre 2006
