Art. 1 (Accordo medici pediatri Allegato E assistenza domiciliare) — ALLEGATO E
[1](Art. 44-)
[2]ASSISTENZA DOMICILIARE AI BAMBINI CON PATOLOGIA CRONICA art. 1
[3]DEFINIZIONE
[4]1. L'Assistenza ai bambini con patologia cronica e' costituita da un complesso di prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative, socio-assistenziali, rese al domicilio del bambino e orientate in maniera da poter garantire il raggiungimento di specifici obiettivi di benessere, secondo piani di assistenza individualizzati, definiti anche con la partecipazione di piu' figure professionali.
[5]Consente altresi' di garantire un effettivo supporto alle famiglie, attraverso interventi di natura assistenziale mirate anche ad evitare il ricovero del bambino o la sua istituzionalizzazione. Consente infine una presa in carico "globale del paziente" da parte dei servizi territoriali, attraverso la definizione di percorsi di cura e assistenza concordati con le Unita' Operative Aziendali e mirati al superamento dei momenti "critici" per il bambino e per la famiglia.
[6]2. L'Assistenza domiciliare e bambini con patologia cronica (adi; adp) di cui all'art. 44 e' svolta assicurando al domicilio del paziente, con le modalita' e le cadenze temporali definite nel programma concordato con il Responsabile di distretto per effettuare:
[7]- monitoraggio dello stato di salute dell'assistito con particolare riferimento alla diagnosi precoce dei possibili eventi invalidanti correlati con la specifica patologia cronica; - controllo dello sviluppo psicofisico del bambino: - predisposizione ed attivazione di programmi individuali con carattere di prevenzione o di riabilitazione e loro verifica periodica; - indicazione ai familiari circa eventuali trattamenti dietetici, particolari bisogni diagnostici e specifici programmi terapeutici; - attivazione di un sistema di rilevazione che consenta la realizzazione di "registri specifici per patologie" in modo da fornire dati oggettivi circa l'impatto epidemiologico della patologia nello specifico territorio;
[8]- individuazione di un riferimento unico anche per le altre figure professionali o e'quipe socio sanitari che operano nella AUSL in modo da fornire un coordinamento agli interventi di prevenzione, trattamento e riabilitazione socio sanitaria nel suo complesso.
Testo vigente dal 2 ottobre 2000
