[1]- Compenso aggiuntivo

[2]1. Ai medici specialisti ambulatoriali e' corrisposto un compenso aggiuntivo determinato con i criteri di cui all'art. 33 del D.P.R. 316/1990, per ogni mensilita' e sul premio di collaborazione, nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, come rideterminata dal 1/9/1997, ulteriormente incrementata del 2,3% dal 1/1/1999 e del 1,4% dal 1/1/2000. Le percentuali di incremento si applicano sulla base dell'importo rivalutato con la precedente percentuale.

Testo vigente dal 2 ottobre 2000

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;271~art31 · fonte del testo