[1]- Consulto con lo specialista.
[2]1. Il consulto con il medico specialista puo' essere attivato dal medico di medicina generale qualora lo ritenga utile per la salute del paziente.
[3]2. Esso viene attuato di persona dallo specialista e dal medico di medicina generale presso gli ambulatori pubblici nell'ambito territoriale dalla Azienda del paziente.
[4]3. Il consulto, previa autorizzazione della Azienda, puo' essere attuato, su richiesta motivata del medico di famiglia, anche presso il domicilio del paziente.
[5]4. Il medico di famiglia o lo specialista concordano i modi ed i tempi di attuazione del consulto nel rispetto delle esigenze dei servizi della Azienda.
[6]5. Qualora lo specialista ritenga necessario acquisire ulteriori notizie riguardanti il paziente puo' mettersi in contatto con il medico di famiglia che e' impegnato a collaborare fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso.
Testo vigente dal 2 ottobre 2000
