[1]Al personale inquadrato nei livelli 9°, 10° e 11° dei ruoli sanitario, professionale e tecnico con esclusione dei medici, dei veterinari e dei farmacisti, dei biologi, chimici e fisici compete una indennita' tecnico-professionale nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti:

[2]Livello 9°....................... L. 2.600.000 Livello 10°....................... L. 5.100.000 Livello 11°....................... L. 8.600.000 Tali indennita' assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennita' finora percepite a qualsiasi titolo.

Testo vigente dal 11 luglio 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270~art50 · fonte del testo