Art. 50 — Indennità tecnico-professionale
[1]Al personale inquadrato nei livelli 9°, 10° e 11° dei ruoli sanitario, professionale e tecnico con esclusione dei medici, dei veterinari e dei farmacisti, dei biologi, chimici e fisici compete una indennita' tecnico-professionale nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti:
[2]Livello 9°....................... L. 2.600.000 Livello 10°....................... L. 5.100.000 Livello 11°....................... L. 8.600.000 Tali indennita' assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennita' finora percepite a qualsiasi titolo.
Testo vigente dal 11 luglio 1987
