La mobilita' del personale, quale fattore indispensabile dell'organizzazione del lavoro e presupposto della funzionalita' di gestione dei servizi, favorisce l'esplicazione della professionalita' nell'ambito delle diverse strutture, concorrendo alla formazione permanente e polivalente degli operatori. Vengono, pertanto, individuate, ai sensi dell'art. 3, primo comma, punto 9), della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, e dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, le seguenti forme di mobilita':

  • a)la mobilita' nell'ambito dell'ente;
  • b)la mobilita' tra enti della stessa regione;
  • c)la mobilita' tra enti di regioni diverse;
  • d)la mobilita' tra enti di diverso comparto. La mobilita' del personale e' disposta esclusivamente nell'ambito delle funzioni proprie della posizione funzionale, profilo professionale e, ove previsto della disciplina di appartenenza dell'interessato.

Testo vigente dal 11 luglio 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270~art19 · fonte del testo