Salvi in ogni caso i principi inderogabili enunciati all'art. 1 qualora fossero in pericolo liberta' fondamentali garantite dalla Costituzione, la liberta' sindacale in ispecie, altri valori essenziali della convivenza civile e della democrazia, ovvero la stesa etica medica, la sottoscritta organizzazione sindacale si riserva la piu' ampia facolta' di iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di comportamento sopra formulate.

Testo vigente dal 11 luglio 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270~allegato-b-confedir-dirsan-art20 · fonte del testo