[1]Al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1956, n. 1666, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)l'articolo 1 del regolamento relativo all'applicazione dell'articolo VII della Convenzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1666 del 1956 citato e' sostituito dal seguente:

[2]«Art. 1

[3]Ai fini del presente decreto, per "Convenzione" si intende la Convenzione fra gli Stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico sullo status delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 e resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335. La facolta' di rinunciare al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione o di accettare le istanze di rinuncia a tale diritto, nei casi previsti nell'art. VII, paragrafo 3, della Convenzione, e' esercitata secondo le disposizioni del presente regolamento. Le istanze di rinuncia al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione riconosciuto allo Stato italiano ai sensi dell'art. VII, paragrafo 3, lettera b), della Convenzione sono dirette al Ministro della giustizia, per il tramite del Ministero degli affari esteri, del procuratore della Repubblica presso il piu' vicino Tribunale ovvero, dopo la chiusura delle indagini preliminari, del giudice che procede. A tal fine, il procuratore della Repubblica o il giudice inoltrano le istanze, con un rapporto informativo, rispettivamente al Procuratore generale o al Presidente del Tribunale o della Corte che le trasmettono immediatamente con le osservazioni del caso. Della presentazione dell'istanza di rinuncia viene data, in ogni caso, immediata comunicazione al procuratore della Repubblica ovvero, dopo la chiusura delle indagini preliminari, al giudice che procede. Il Ministro della giustizia, sentito il Ministro per gli affari esteri anche nel caso che le istanze non siano pervenute per il suo tramite, se riconosce ammissibile l'istanza e ritiene opportuno che si faccia luogo alla rinunzia al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione, ne fa richiesta all'autorita' giudiziaria competente per il procedimento. Tale richiesta puo' essere fatta in ogni stato e grado del procedimento fino al passaggio in giudicato della sentenza. Il giudice, accertata l'esistenza delle condizioni previste dalla legge per l'ammissibilita' e la validita' della rinuncia, dichiara con sentenza la rinunzia al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione. In ogni caso la pronuncia del giudice sulla richiesta del Ministro e' comunicata all'autorita' dello Stato che ha fatto istanza per la rinuncia. Le precedenti disposizioni si osservano, in quanto compatibili, anche nel caso che il Ministro della giustizia intenda di sua iniziativa richiedere che sia dichiarata la rinuncia al diritto di priorita', nell'esercizio della giurisdizione, da parte delle autorita' giudiziarie italiane, in favore dell'altro Stato.».

  • b)All'articolo 5 del regolamento relativo all'applicazione dell'articolo VII della Convenzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1666 del 1956 citato, la parola: «pretore» e' sostituita dalla seguente: «giudice».
  • c)Le parole: «Ministro per la grazia e giustizia» e «Ministero di grazia e giustizia», ovunque contenute, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Ministro della giustizia» e «Ministero della giustizia».

Testo vigente dal 30 marzo 2013

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-11;27~art1 · fonte del testo