Art. 5 — Consiglio di indirizzo e vigilanza

Il consiglio di indirizzo e vigilanza e' composto da dodici membri, dei quali la meta' in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante meta' ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3. Dei sei rappresentanti dei lavoratori, cinque sono scelti in rappresentanza degli equipaggi della categoria delle navi passeggeri, delle navi da carico a propulsione meccanica, rimorchiatori, pontoni e simili e dei velieri e motovelieri da traffico ed uno in rappresentanza dei lavoratori della pesca. Dei sei rappresentanti degli armatori, cinque sono scelti in relazione alle categorie delle navi da traffico indicate al comma 2 ed uno in rappresentanza degli armatori di pescherecci. Il consiglio di indirizzo e vigilanza svolge le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il consiglio di indirizzo e vigilanza elegge, nella prima seduta, il proprio presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti; su proposta del presidente elegge, tra i suoi membri, nella prima seduta, quello delegato a sostituire il presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il funzionamento del consiglio di indirizzo e vigilanza, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, e' disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validita' delle sedute del consiglio e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Il consiglio di indirizzo e vigilanza, in coerenza con la natura delle proprie funzioni di programmazione, di indirizzo e di vigilanza puo' avvalersi della struttura per la pianificazione strategica e la formazione del bilancio.

Testo vigente dal 23 febbraio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-01-19;27~art5 · fonte del testo