Art. 91 — Alloggi di servizio
Il personale addetto alla manutenzione stradale (capi cantonieri, cantonieri, operai e gli addetti al centro di manutenzione) di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1981, n. 1126, ha diritto di utilizzare a titolo gratuito gli alloggi di servizio esistenti. Nei casi in cui l'alloggio venga concesso a titolo oneroso ad altro personale dell'Azienda, il relativo canone di concessione, quale determinato dall'U.T.E., ridotto del 60%, e' aggiornato secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni sull'equo canone.
Testo vigente dal 11 luglio 1987
