I posti che si rendano disponibili in anni successivi a quello della verifica degli organici di cui ai precedenti articoli dovuti a cessazioni dal servizio, a ristrutturazioni delle attivita' degli uffici ed a nuovi servizi offerti al pubblico, sono messi a concorso. A tal fine le amministrazioni indicono concorsi entro il 30 di gennaio di ogni anno per i posti resisi disponibili fino al 31 dicembre dell'anno precedente. I concorsi articolati per regione e provincia sono banditi per profilo professionale e, ove e' possibile, per gruppi di amministrazioni ed articolati per regione e provincia. Per la copertura dei posti disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto si provvedera' utilizzando le graduatorie di idonei dei concorsi conclusi nel triennio precedente.

Testo vigente dal 11 luglio 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;266~art7 · fonte del testo