Art. 14 — Gravidanza e puerperio
1. Alla professionista confermata nell'incarico che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, l'Unita' sanitaria locale mantiene l'incarico per sei mesi continuativi e corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attivita' di servizio per un periodo massimo complessivo di 14 settimane.
Testo vigente dal 16 aprile 1992
