Il limite di importo di L. 5 previsto dall'art. 1 del regio decreto 12 maggio 1930, n. 674, e dall'art. 194 del regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, aumentato a L. 1.200 per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, e' ulteriormente elevato a L. 10.000.
Testo vigente dal 3 aprile 1992
