Art. 5 — Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie della Giunta storica nazionale e degli istituti collegati in rete sono costituite:
- a)da finanziamenti statali, nei limiti ed alle condizioni previste nella legislazione vigente;
- b)da altri finanziamenti pubblici;
- c)da finanziamenti dell'Unione europea;
- d)dai corrispettivi di contratti e convenzioni;
- e)da donazioni e atti di liberalita';
- f)da contributi privati;
- g)da ogni altra ulteriore entrata. La gestione finanziaria della Giunta storica nazionale e degli istituti della rete e' sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259. Dal presente regolamento non conseguono maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Testo vigente dal 19 dicembre 2005
