Art. 5 — Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie della Giunta storica nazionale e degli istituti collegati in rete sono costituite:

  • a)da finanziamenti statali, nei limiti ed alle condizioni previste nella legislazione vigente;
  • b)da altri finanziamenti pubblici;
  • c)da finanziamenti dell'Unione europea;
  • d)dai corrispettivi di contratti e convenzioni;
  • e)da donazioni e atti di liberalita';
  • f)da contributi privati;
  • g)da ogni altra ulteriore entrata. La gestione finanziaria della Giunta storica nazionale e degli istituti della rete e' sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259. Dal presente regolamento non conseguono maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Testo vigente dal 19 dicembre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-11;255~art5 · fonte del testo