In sede di prima applicazione della legge il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni sulla base del piano di assegnazione delle radiofrequenze redatto ai sensi dell'articolo 34 della legge ed in deroga alla procedura prevista dagli articoli 23 e 24, tenendo conto dei seguenti elementi:

  • a)potenzialita' economica del soggetto richiedente;
  • b)qualita' della programmazione prevista;
  • c)progetti radioelettrici e tecnologici. Per i richiedenti che abbiano gia' effettuato trasmissioni radiotelevisive il Ministro tiene, altresi', conto dei seguenti elementi:
  • a)presenza sul mercato;
  • b)ore di trasmissione effettuate;
  • c)qualita' dei programmi trasmessi;
  • d)quote percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti, con particolare riguardo per i soggetti ammessi ai benefici di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
  • e)personale dipendente, con particolare riguardo a quello con contratto giornalistico;
  • f)indici di ascolto rilevati. A parita' di condizioni costituisce titolo preferenziale l'esercizio di impianti ai sensi dell'articolo 32 della legge.

Testo vigente dal 1 aprile 1992

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;255~art40 · fonte del testo