Art. 40 — Disposizioni transitorie
In sede di prima applicazione della legge il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni sulla base del piano di assegnazione delle radiofrequenze redatto ai sensi dell'articolo 34 della legge ed in deroga alla procedura prevista dagli articoli 23 e 24, tenendo conto dei seguenti elementi:
- a)potenzialita' economica del soggetto richiedente;
- b)qualita' della programmazione prevista;
- c)progetti radioelettrici e tecnologici. Per i richiedenti che abbiano gia' effettuato trasmissioni radiotelevisive il Ministro tiene, altresi', conto dei seguenti elementi:
- a)presenza sul mercato;
- b)ore di trasmissione effettuate;
- c)qualita' dei programmi trasmessi;
- d)quote percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti, con particolare riguardo per i soggetti ammessi ai benefici di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
- e)personale dipendente, con particolare riguardo a quello con contratto giornalistico;
- f)indici di ascolto rilevati. A parita' di condizioni costituisce titolo preferenziale l'esercizio di impianti ai sensi dell'articolo 32 della legge.
Testo vigente dal 1 aprile 1992
