Art. 59 — Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento, di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e' nominato dal segretario generale. In assenza di competenze professionali adeguate alla natura o alla rilevanza del lavoro, e' nominato un responsabile per i compiti tecnici con le modalita' di cui al comma 5 del citato articolo 7, mentre tutte le funzioni di carattere amministrativo, sono attribuite al dirigente dell'area economico-finanziaria.
Testo vigente dal 16 dicembre 2005
