L'attivita' di valutazione e controllo strategico, da compiersi con cadenza periodica, e' finalizzata ad evidenziare gli spostamenti delle attivita' e dei risultati rispetto ai programmi individuati dal consiglio e agli standard prefissati, con lo scopo di determinare modalita' di miglioramento nell'espletamento delle attivita' e dei servizi camerali. L'attivita' e' altresi' finalizzata alle eventuali correzioni da apportare alle linee di indirizzo e ai documenti di programmazione. La valutazione strategica e' affidata alla giunta, che si avvale di apposito organo, e si estende anche ai risultati conseguiti dalle aziende speciali rispetto agli obiettivi alle stesse assegnati. L'organo di valutazione strategica analizza il funzionamento dell'ente, utilizzando appositi indicatori di attivita' e di risultato e redigendo relazioni periodiche ed annuali al presidente, alla giunta e al collegio dei revisori dei conti sull'andamento delle stesse attivita'; effettua un monitoraggio sulla qualita' dei servizi erogati e sul grado di soddisfacimento dell'utenza. Fornisce alla giunta elementi di giudizio per la valutazione del segretario generale e allo stesso per la valutazione dei dirigenti. Per le attivita' di cui ai commi 3 e 4, l'organo di valutazione strategica utilizza le informazioni fornite allo scopo dalla struttura incaricata del servizio per il controllo di gestione di cui all'articolo 36. Gli indicatori di efficienza, efficacia e qualita' dei servizi al fine di consentire il confronto tra le camere di commercio sono elaborati utilizzando degli standard di calcolo comuni a tutte le camere di commercio. A tale fine e' istituita presso l'Unione italiana delle camere di commercio un'apposita commissione.

Testo vigente dal 16 dicembre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-02;254~art35 · fonte del testo