Art. 15 — Scioglimento e disposizioni finali

Le fondazioni sono sciolte e poste in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute. Per l'esecuzione della liquidazione gli enti di riferimento nominano uno o piu' liquidatori. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono devoluti a sostegno delle attivita' degli enti di riferimento secondo modalita' previste dagli statuti. Gli enti di riferimento provvedono alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi. Sentiti gli amministratori, promuovono l'annullamento, da parte dell'autorita' governativa, delle deliberazioni contrarie all'atto di fondazione e allo statuto, fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, nonche' a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

Testo vigente dal 3 luglio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-24;254~art15 · fonte del testo