Art. 15 — Scioglimento e disposizioni finali
Le fondazioni sono sciolte e poste in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute. Per l'esecuzione della liquidazione gli enti di riferimento nominano uno o piu' liquidatori. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono devoluti a sostegno delle attivita' degli enti di riferimento secondo modalita' previste dagli statuti. Gli enti di riferimento provvedono alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi. Sentiti gli amministratori, promuovono l'annullamento, da parte dell'autorita' governativa, delle deliberazioni contrarie all'atto di fondazione e allo statuto, fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, nonche' a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.
Testo vigente dal 3 luglio 2001
