Art. 13 — Scritture contabili e di bilancio
Le fondazioni devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile e dalle vigenti disposizioni. Il bilancio di esercizio e' redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed e' approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le societa' per azioni. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa agli enti di riferimento.
Testo vigente dal 3 luglio 2001
