Art. 40 — Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare
Le procedure di negoziazione e di concertazione attivate, per la prima applicazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvedono a definire:
- a)la costituzione di uno o piu' fondi nazionali pensione complementare per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, della legge 8 agosto 1995, n.335, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, anche verificando la possibilita' di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai sensi delle normative richiamate per i lavoratori del pubblico impiego;
- b)la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonche' la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;
- c)le modalita' di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonche' la quota di trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare. Destinatario dei fondi pensione di cui al comma 1 e' il personale che liberamente aderisce ai fondi stessi.
Testo vigente dal 3 agosto 1999
