Rilascio dell'autorizzazione sanitaria 1. Il sindaco, accertata l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti, ed in particolare la messa in opera o la predisposizione durante il ciclo lavorativo di idonee cautele per la salvaguardia dei lavoratori e dell'ambiente, rilascia l'autorizzazione sanitaria. 2. Le autorizzazioni gia' concesse ai sensi della legge 3 marzo 1971, n. 125, debbono essere rinnovate, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. A tale scopo l'imprenditore esercente deve presentare domanda di rinnovo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Testo vigente dal 13 luglio 1989

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-04-05;250~art7 · fonte del testo